NEWSLETTER · SETTEMBRE 2026 · N. 3

AI E MODELLO 231

Un nuovo rischio da governare

Il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001

Cosa cambia per imprese, Modelli 231 e Organismi di Vigilanza.

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AI · risk assessment · vigilanzaAggiornato al 20 settembre 2026
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La novità

Con il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026 ed efficace dal 30 settembre 2026, viene introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies — “Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale”. La novità richiede una verifica concreta dell'esposizione dell'organizzazione, non un semplice aggiornamento formale del Modello.

1. I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Due fattispecie da valutare

Art. 437-bis c.p.
Riguarda l'omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza e della sorveglianza umana nei sistemi di AI ad alto rischio, nonché l'alterazione illecita dei sistemi, nelle condizioni previste dalla norma.
Art. 612-quater c.p.
Riguarda l'illecita diffusione, senza consenso, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità.
PER L'ENTE

Per l'art. 437-bis c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote; per l'art. 612-quater c.p. da 200 a 700 quote. Nei casi previsti si applicano inoltre le sanzioni interdittive richiamate dal nuovo art. 25-vicies.

2. NON BASTA MODIFICARE IL MODELLO

Prima bisogna sapere dove viene utilizzata l'AI

Il punto di partenza è il censimento degli strumenti e dei sistemi di AI: quelli acquistati dall'organizzazione, quelli integrati nei software aziendali e quelli utilizzati direttamente da dipendenti e collaboratori.

L'analisi deve collegare ogni utilizzo ai processi aziendali, ai soggetti autorizzati, ai dati trattati, al livello di autonomia del sistema e ai controlli effettivamente applicati.

SHADOW AI

L'uso di strumenti non autorizzati o non censiti può rendere incompleta la mappatura del rischio. La governance deve intercettare gli utilizzi reali, non soltanto quelli formalmente approvati.

3. COSA DEVONO FARE LE ORGANIZZAZIONI

Cinque verifiche operative

CENSIRE

Individuare i sistemi di AI effettivamente utilizzati, compresi gli utilizzi informali.

CLASSIFICARE

Comprendere finalità, processi interessati, ruolo dell'organizzazione e livello di rischio.

VALUTARE

Verificare la rilevanza 231 e aggiornare, ove necessario, il Risk Assessment.

PRESIDIARE

Riesaminare autorizzazioni, sicurezza, tracciabilità, controlli e sorveglianza umana.

VIGILARE

Adeguare flussi informativi e piano di vigilanza dell'OdV quando il rischio è pertinente.

4. AI ACT E 231

Una governance integrata

AI Act, D.Lgs. 231/2001, privacy, cybersecurity, procurement e sistemi di gestione devono dialogare tra loro. L'obiettivo non è creare un sistema parallelo di compliance, ma rendere chiari, applicati e verificabili ruoli, controlli ed evidenze.

IL PRINCIPIO

Prima di aggiornare i documenti, bisogna conoscere il rischio.

5. IL CONTROLLO UMANO

Un elemento organizzativo da rendere concreto

Non basta richiamare genericamente la supervisione umana. L'organizzazione deve poter individuare chi controlla, quando interviene, con quali competenze e con quali evidenze. Il controllo umano diventa parte del sistema dei controlli interni.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Cosa cambia per l'OdV

L'OdV non deve certificare i sistemi di AI. Deve verificare, per quanto rilevante ai fini 231, che il rischio sia stato identificato e governato e che autorizzazioni, sicurezza, sorveglianza, anomalie e incidenti siano adeguatamente presidiati. Vanno inoltre riesaminati i flussi informativi pertinenti.

7. AI ACT E MODELLO 231

Un'unica governance

La risposta non dovrebbe essere la creazione di sistemi di compliance separati. AI Act, D.Lgs. 231/2001, privacy, cybersecurity e sistemi di gestione devono dialogare tra loro, utilizzando per quanto possibile processi, controlli ed evidenze comuni.

DA DOVE PARTIRE

Censire → classificare → valutare → presidiare → monitorare.
Prima di aggiornare i documenti, bisogna conoscere il rischio.

J4U | AI Act Preliminary Assessment

Joinus4u ha sviluppato un Preliminary Assessment per supportare le organizzazioni nella ricognizione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nell'individuazione delle principali aree di esposizione e nella definizione degli interventi necessari sul sistema di compliance.

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Documento informativo J4U — aggiornato al 20 settembre 2026. Le indicazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto, dei sistemi utilizzati e delle fattispecie applicabili. I contenuti J4U possono essere predisposti con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e sono sottoposti a revisione umana prima della pubblicazione. Trasparenza AI →